Art. 1.
(Definizione degli «alloggi vacanze»).

      1. Sono definiti «alloggi vacanze» le unità abitative di tipo residenziale, accatastate come tali, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma e gestite per la locazione ai turisti.
      2. Gli «alloggi vacanze» sono dotati dei requisiti di sicurezza, tecnici e igienico-sanitari previsti dalla legislazione vigente per le abitazioni civili. Nella gestione degli «alloggi vacanze» è assicurata la fornitura dei servizi, delle attrezzature e degli utensili per la casa ritenuti necessari.
      3. Gli «alloggi vacanze» possono essere di proprietà o nella disponibilità di privati, di imprese turistiche o di imprese di altro tipo, nonché di enti privati e pubblici, compresi gli enti locali.